LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 42
 (Norme finanziarie per il POR FESR 2007-2013, Obiettivo competitività e occupazione)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 1, relativamente ai finanziamenti indicati dal comma 2, lettere a), b), e c), del medesimo articolo 24, previsti in complessivi 294.848.391 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 72.153.094 euro per l'anno 2008, 41.262.926 euro per l'anno 2009, 44.078.528 euro per l'anno 2010, 44.920.292 euro per l'anno 2011, 45.778.892 euro per l'anno 2012 e 46.654.659 euro per l'anno 2013 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2013 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi. Lo stanziamento dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci è incrementato di pari importo.
2. All'onere di pari importo derivante dal comma 1, si provvede come segue:
a) per la quota di cofinanziamento comunitario del FESR con le entrate di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), previste in complessivi 74.069.674 euro per gli anni dal 2008 al 2013, suddivisi in ragione di 18.125.777 euro per l'anno 2008, 10.365.773 euro per l'anno 2009, 11.073.088 euro per l'anno 2010, 11.284.550 euro per l'anno 2011, 11.500.241 euro per l'anno 2012 e 11.720.245 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.263 di nuova istituzione al titolo IV, categoria III, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e Occupazione FESR per il periodo 2007-2013"; lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.3.263 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci è incrementato di pari importo;
b) per la quota di cofinanziamento statale con le entrate di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), previste in complessivi 159.241.249 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 38.968.328 euro per l'anno 2008, 22.285.215 euro per l'anno 2009, 23.805.861 euro per l'anno 2010, 24.260.480 euro per l'anno 2011, 24.724.191 euro per l'anno 2012 e 25.197.174 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.2.264 di nuova istituzione al titolo IV, categoria II, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e Occupazione FESR per il periodo 2007-2013"; lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.2.264 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci è incrementato di pari importo;
c) per la quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), previsto in complessivi 61.537.468 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 15.058.989 euro per l'anno 2008, 8.611.938 euro per l'anno 2009, 9.199.579 euro per l'anno 2010, 9.375.262 euro per l'anno 2011, 9.554.460 euro per l'anno 2012 e 9.737.240 euro per l'anno 2013, mediante lo storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.1166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008; la quota di 15.058.989 euro relativa all'anno 2008 corrisponde per 6.615.913 euro a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 363; l'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2013 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 26 e all'articolo 35 previsti in 600.000 euro per l'anno 2008 suddivisi rispettivamente in 400.000 euro per gli oneri derivanti dall'articolo 26 e 200.000 euro per gli oneri derivanti dall'articolo 35, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. Lo stanziamento dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci è incrementato di pari importo.
4. All'onere di 600.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.