LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 33
1.
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005 è sostituito dal seguente:
<<3. Il Comitato si compone di cinque membri, compreso il Presidente, esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004, finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.>>.

2.
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005 è sostituito dal seguente:
<<4. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico. I componenti del Comitato devono essere in posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare.>>.

3. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dai commi 1 e 2, subentra al Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche in carica il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 26/2005.