Art. 31
(Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)
1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del
regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziate in favore del Programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.
3.
Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:
a) del
capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
d) della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio prevista dall'articolo 42, comma 1, lettere i) e n), della
legge regionale 4/2005;
5.
Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'Asse 4, Attività 4.1.a del Programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):
a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o più interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;
b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;
c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'Attività 4.1.a è istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilità e di ammissibilità a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;
d) i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile possono essere attuati dai Comuni anche quali organismi intermedi per il tramite anche di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, tra i quali i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti ai sensi dell'
articolo 85 della legge regionale 29/2005 e i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane riconosciuti ai sensi dell'
articolo 72 della legge regionale 12/2002, cui sono delegate le relative funzioni in base al regolamento previsto dall'articolo 27 della presente legge.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 4, L. R. 16/2012