LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 9/2005)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/2007, dopo il comma 4 bis, è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle formazioni erbacee, incluse nell'inventario, che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1), della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.>>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 12, lettera i), L. R. 14/2012