LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 12
 (Sanzioni)
1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 9, comma 2, lettere c) e i): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;
d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;
e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;
f) articolo 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.
(2)
2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:
a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggino specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;
c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo così determinato si aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;
d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10.
2 bis. Qualora vi siano pSIC o SIC o ZSC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).
3. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 46, comma 2, L. R. 13/2009
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 143, comma 1, L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 13/2023