LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 10
 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)
1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all' articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
2. Le misure di conservazione specifiche sono elaborate sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:
a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
2 bis. Le misure di conservazione specifiche si articolano in misure regolamentari, amministrative, contrattuali e hanno le seguenti finalità:
a) garantire le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario in rapporto alle pressioni e alle minacce che insistono sul sito Natura 2000;
b) individuare gli obiettivi di conservazione per specie e habitat di interesse comunitario.
3. Le misure di conservazione specifiche approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione.
4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.
5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2.
6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività  edilizia e del paesaggio). Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:
a) recepire, ed eventualmente aggiornare, le misure di conservazione specifiche approvate ai sensi del comma 2 bis;
b) individuare eventuali ulteriori misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
c) individuare eventuali ulteriori misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
d) garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione nella pianificazione territoriale;
e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.
7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione in esso contenute.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b), mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8 e negli altri casi di cui al comma 11 bis.
11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
12.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 140, comma 3, L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 227, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 6 da art. 17, comma 1, L. R. 21/2015
4Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
5Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
6Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
7Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
8Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 25/2015
9Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 25/2015
10Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 25/2015
11Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 25/2015
12Parole aggiunte al comma 11 da art. 2, comma 1, lettera i), L. R. 25/2015
13Comma 11 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera j), L. R. 25/2015
14Parole aggiunte al comma 11 da art. 61, comma 3, L. R. 20/2021
15Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 19, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 19, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 19, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 19, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19Lettera a) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
20Lettera b) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Lettera c) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
23Comma 12 abrogato da art. 3, comma 19, lettera f), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
24Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 3, comma 20, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.