LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

TITOLO VII
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
 (Regolamenti di esecuzione)
1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:
a)   ( ABROGATA )
a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;
b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere e alle attività di prevenzione dei danni arrecati dalle specie individuate, per la concessione degli indennizzi, nonché per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni;
b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;
c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;
d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;
e)   ( ABROGATA )
f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori;
g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.
h ter) in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.
Note:
1Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), L. R. 12/2010
2Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 12/2010
3Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera m), L. R. 12/2010
4Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera w), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 108, lettera c), L. R. 14/2016
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 25/2016
7Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
8Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
9Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
10Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
11Lettera h .1) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 10, L. R. 20/2018
12Parole sostituite alla lettera h bis) del comma 1 da art. 65, comma 6, L. R. 6/2019
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 13/2019
14Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 13/2019
15Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 50, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 40
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.
2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.
3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 6.
5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Tutti i riferimenti normativi al Comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6.
7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. È fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall'applicazione della legge regionale 30/1999.
8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 4.
9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.
10.  
( ABROGATO )
(7)
11. Sino all'adozione dei PVD di cui all'articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), e dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale e successive modifiche.
12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
13. Sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori, le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.
13 bis.  
( ABROGATO )
14. Gli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori.
15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall'1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data dell'1 settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008.
16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonché le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformità dell'autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale.
17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., cessano all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 13 bis aggiunto da art. 3, comma 61, L. R. 12/2009
2Comma 1 bis aggiunto da art. 48, comma 6, L. R. 13/2009
3Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010
4Parole soppresse al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010
5Comma 13 bis abrogato da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 12/2010
6Comma 1 bis non vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233/2010, della disposizione istitutiva (art. 48, comma 6, L.R. 13/2009).
7Comma 10 abrogato da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 44/2017
Art. 41
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.
2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il conseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati giudiziari ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali;
b) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
c) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 42
 (Modifiche alla legge regionale 56/1986)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis
 (Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.
2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.
Art. 7 ter
 (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. A decorrere dall'annata venatoria 2010/2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita cani di età inferiore a 2 anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche.
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.
5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.>>.

Art. 43
 (Modifiche alla legge regionale 14/1987)
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), è sostituita dalla seguente:
<<b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;>>.

2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1987 è inserito il seguente:
<<2 bis. Al fine di contenere l'espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l'uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987 dopo le parole: <<il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona>> sono inserite le seguenti: <<- ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione ->>.
4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Al fine di conformare la gestione venatoria alle esigenze delle specie cacciabili e di consentire il completamento dei piani di abbattimento, l'Assemblea dei soci della Riserva di caccia può deliberare di praticare la caccia di selezione agli ungulati anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
3 ter. L'attività venatoria di cui al comma 3 bis è esercitata dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione.>>.

Art. 44
 (Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f)   ( ABROGATA )
(3)
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
2Articolo sostituito da art. 145, comma 15, L. R. 17/2010
3Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera x), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 44 bis
 (Richiami vivi)
1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.
2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera j), L. R. 15/2012
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 45
 (Modifiche alla legge regionale 24/1996)
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Utilizzo del contrassegno inamovibile)
1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale.>>.

2.
Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:
<<6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>.>>.

3.
Dopo l'articolo 21 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 21 bis
 (Fauna selvatica morta)
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, le Province provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.
2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:
a) il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l'eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.
4. Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all'articolo 36 del disegno di legge 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.>>.

Art. 46
 (Modifiche alla legge regionale 14/2007)
1.
La lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.>>.

Art. 46 bis
 (Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)
1. Nelle forme di caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 8/2022
Art. 47
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
b) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
c) l'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);
d) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
e) l'articolo 27 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
f) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell'articolo 43;
g) i commi da 1 a 6 dell'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
h) il comma 31 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e successive modifiche;
i) i commi da 133 a 136 dell'articolo 7 (Interventi nei settori produttivi) e il comma 72 dell'articolo 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
j) i commi da 2 a 18 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria);
l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia);
n) l'articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10;
p) i commi 33, 34, 35 e 38 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, modificativi della legge regionale 30/1999;
q) l'articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
r) l'articolo 27 (Interpretazione autentica e modifiche all'articolo 27 della legge regionale 18/2004) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25.
2. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.
Art. 48
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative al funzionamento del Comitato faunistico regionale, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative agli studi e alle ricerche promosse dal Comitato faunistico regionale, e dall'articolo 8, comma 10, previsti in complessivi 24.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. All'onere di 24.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previsti complessivamente in 990.000 euro, suddivisi in ragione di 490.000 euro per l'anno 2008, e di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, previsti complessivamente in 23.900 euro, suddivisi in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. All'onere complessivo di 23.900 euro, suddiviso in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio200820092010
2.2.1.10458.700
2.2.1.10477.1708.030


8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 3, previsti complessivamente in 156.390 euro suddivisi in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. All'onere complessivo di 156.390 euro suddiviso in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, derivante dal disposto di cui al comma 8, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio200820092010
2.2.1.104568.13030.60030.680
2.2.1.104713.53013.450


10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui dall'articolo 19, comma 8, previsti complessivamente in 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 58.090 euro per l'anno 2009 e 58.090 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. All'onere complessivo di 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 58.090 euro per l'anno 2009 e di 58.090 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 9, previsti complessivamente in 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
13. All'onere complessivo di 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 12, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio200820092010
2.2.1.104520.000
2.2.1.104711.33015.550


14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per quanto attiene le spese relative all'organizzazione dei corsi per dirigenti venatori, e all'articolo 30, comma 2, previsti complessivamente in 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
15. All'onere complessivo di 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio200820092010
2.1.1.104412.10010.64010.640
2.2.1.10459.9302.5202.440


16. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e previa informazione alla competente Commissione consiliare, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 13 e 15, da trasferire a ciascuna Provincia e le specifiche finalità.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 5, previsti complessivamente in 25.000 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 10.000 euro per l'anno 2009 e 5.000 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. All'onere complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 10.000 euro per l'anno 2009 e di 5.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 18, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.