Art. 39
(Regolamenti di esecuzione)
1.
Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:
a)
( ABROGATA )
a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;
b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere e alle attività di prevenzione dei danni arrecati dalle specie individuate, per la concessione degli indennizzi, nonché per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni;
b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;
c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;
d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;
e)
( ABROGATA )
f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori;
g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.
h ter) in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.
Note:
1Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), L. R. 12/2010
2Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 12/2010
3Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera m), L. R. 12/2010
4Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera w), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 108, lettera c), L. R. 14/2016
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
7Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
8Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
9Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
10Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
11Lettera h .1) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 10, L. R. 20/2018
12Parole sostituite alla lettera h bis) del comma 1 da art. 65, comma 6, L. R. 6/2019
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 13/2019
14Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 13/2019
15Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 50, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 40
(Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.
2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.
3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 6.
5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 6, comma 2.
7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. È fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della
legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall'applicazione della
legge regionale 30/1999.
8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'
articolo 23 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 4.
9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la
legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.
11. Sino all'adozione dei PVD di cui all'articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), e dall'
articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale e successive modifiche.
12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
13. Sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori, le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.
14. Gli articoli 25 e 38 della
legge regionale 30/1999 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori.
15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall'1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della
legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della
legge regionale 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data dell'1 settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008.
16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonché le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della
legge regionale 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformità dell'autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale.
17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della
legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., cessano all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 13 bis aggiunto da art. 3, comma 61, L. R. 12/2009
2Comma 1 bis aggiunto da art. 48, comma 6, L. R. 13/2009
3Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata il 1 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale del 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 6, L.R. 13/2009, nella parte che ha aggiunto il comma 1 bis al presente articolo.
4Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010
5Parole soppresse al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010
6Comma 13 bis abrogato da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 12/2010
7Comma 10 abrogato da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 44
(Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'
articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3.
Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f)
( ABROGATA )
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 18 maggio 2009, depositata il 29 maggio 2009 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale del 3 giugno 2009), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo sostituito da art. 145, comma 15, L. R. 17/2010
3Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera x), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 48
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative al funzionamento del Comitato faunistico regionale, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative agli studi e alle ricerche promosse dal Comitato faunistico regionale, e dall'articolo 8, comma 10, previsti in complessivi 24.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. All'onere di 24.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previsti complessivamente in 990.000 euro, suddivisi in ragione di 490.000 euro per l'anno 2008, e di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, previsti complessivamente in 23.900 euro, suddivisi in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. All'onere complessivo di 23.900 euro, suddiviso in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio | 2008 | 2009 | 2010 |
2.2.1.1045 | 8.700 | | |
2.2.1.1047 | | 7.170 | 8.030 |
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 3, previsti complessivamente in 156.390 euro suddivisi in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. All'onere complessivo di 156.390 euro suddiviso in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, derivante dal disposto di cui al comma 8, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio | 2008 | 2009 | 2010 |
2.2.1.1045 | 68.130 | 30.600 | 30.680 |
2.2.1.1047 | | 13.530 | 13.450 |
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui dall'articolo 19, comma 8, previsti complessivamente in 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 58.090 euro per l'anno 2009 e 58.090 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. All'onere complessivo di 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 58.090 euro per l'anno 2009 e di 58.090 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 9, previsti complessivamente in 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
13. All'onere complessivo di 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 12, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio | 2008 | 2009 | 2010 |
2.2.1.1045 | 20.000 | | |
2.2.1.1047 | | 11.330 | 15.550 |
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per quanto attiene le spese relative all'organizzazione dei corsi per dirigenti venatori, e all'articolo 30, comma 2, previsti complessivamente in 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
15. All'onere complessivo di 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio | 2008 | 2009 | 2010 |
2.1.1.1044 | 12.100 | 10.640 | 10.640 |
2.2.1.1045 | 9.930 | 2.520 | 2.440 |
16. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'
articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e previa informazione alla competente Commissione consiliare, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 13 e 15, da trasferire a ciascuna Provincia e le specifiche finalità.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 5, previsti complessivamente in 25.000 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 10.000 euro per l'anno 2009 e 5.000 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. All'onere complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 10.000 euro per l'anno 2009 e di 5.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 18, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.