Art. 35
(Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alla Regione.
2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato alla Regione.
3. La Regione organizza annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l'esercizio venatorio, la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica.
5. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.
5 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 ammessi a esercitare l'attività venatoria in una Riserva di caccia è vietato l'esercizio delle funzioni di vigilanza nella Riserva di caccia di ammissione, nonché durante il loro esercizio venatorio.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera s), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Comma 5 bis aggiunto da art. 65, comma 5, L. R. 6/2019