Art. 21
(Controllo dei risultati di gestione del PVD)
1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.
2.
L'Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio o dell’associazione Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o più provvedimenti tra i seguenti:
a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 7;
b) chiede l'intervento sostitutivo dell'Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;
c) sospende l'attività venatoria nei territori interessati;
d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.
3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un'azienda faunistico-venatoria, un'azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione.
4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l'Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria nei territori interessati.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera j), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 85, comma 1, L. R. 28/2017