LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Capo III
 Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica
Art. 9
 (Monitoraggio sanitario)
1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell'attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l'attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio è predisposto entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è aggiornato, ogni triennio, alla situazione epidemiologica regionale.
2. Per l'attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.
3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all'interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.
4. Il programma di monitoraggio prevede:
a) l'analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di recupero della fauna selvatica e della selvaggina di grossa taglia;
b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far sottoporre ad analisi;
c) la percentuale dei capi, rinvenuti morti o feriti, da sottoporre a monitoraggio;
d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;
e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all'indagine.
5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell'attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 10
 (Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)
1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;
b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;
c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;
d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;
e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;
f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2 bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all' articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 24/2009
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 24/2009
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 12/2010
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 12/2010
5Comma 5 bis aggiunto da art. 145, comma 4, L. R. 17/2010
6Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 18/2011
7Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Articolo sostituito da art. 2, comma 108, lettera b), L. R. 14/2016
12Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 25/2016
13Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 19, L. R. 25/2016
14Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 56, L. R. 14/2018
15Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 42, L. R. 13/2019
16Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
17Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 11
 (Tutela di specie di interesse comunitario)
1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere e attività di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.
2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni.
2 bis. Il contributo per le attività di prevenzione è finalizzato ad abbattere le spese relative alla protezione e alla guardiania delle greggi di ovicaprini, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b).
3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 12/2010
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 28/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.