LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 7
 (Funzioni del Comitato faunistico regionale)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria;
b) formula proposte di indirizzo dell'attività tecnico-scientifica della Regione in materia faunistica;
c) formula proposte di indirizzo per le attività concernenti la gestione venatoria;
d) formula proposte di studi e ricerche in materia di protezione della fauna;
e) propone strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione del Piano faunistico regionale e dei Piani venatori distrettuali.
2. Il Comitato esprime parere sulle materie disciplinate dalla presente legge su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Associazione di cui all'articolo 19.