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Indice:
L.R. n. 6/2008
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
TITOLO II
Capo I
Art. 3
Art. 3 bis
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Capo II
Art. 8
Art. 8 bis
Art. 8 ter
Capo III
Art. 9
Art. 10
Art. 11
CAPO III bis
Art. 11 bis
TITOLO III
Capo I
Art. 12
Art. 13
Capo II
Sezione I
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 16 bis
Art. 16 ter
Sezione II
Art. 17
Art. 18
Sezione III
Art. 19
Art. 20
Capo III
Art. 21
Capo IV
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 26 bis
Art. 27
TITOLO IV
Capo I
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 33 bis
Art. 34
TITOLO V
Capo I
Art. 35
Art. 36
TITOLO VI
Art. 37
Art. 38
TITOLO VII
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 44 bis
Art. 45
Art. 46
Art. 46 bis
Art. 47
Art. 48
Leggi regionali
Legge regionale
6 marzo 2008
, n.
6
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/03/2008, N. 012
Data di entrata in vigore:
03/04/2008
Materia:
450.01
-
Caccia
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 47
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 2, 3 e 4 della
legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56
(Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
b)
il
comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14
(Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
c)
l'
articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21
(Norme integrative e modificative in materia venatoria);
d)
la
legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15
(Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
e)
l'
articolo 27 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24
(Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
f)
la
legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30
(Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell'articolo 43;
g)
i commi da 1 a 6 dell'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
;
h)
il comma 31 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della
legge regionale 11 settembre 2000, n. 18
, e successive modifiche;
i)
i commi da 133 a 136 dell'articolo 7 (Interventi nei settori produttivi) e il comma 72 dell'articolo 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) della
legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
;
j)
i commi da 2 a 18 dell'
articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20
(Modifiche alla
legge regionale 29/1993
in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria);
k)
i commi da 1 a 3 dell'
articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13
, modificativi della
legge regionale 30/1999
;
l)
la
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26
(Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia);
m)
i commi da 1 a 7 dell'
articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
, modificativi della
legge regionale 30/1999
;
n)
l'articolo 14 (Modifiche alla
legge regionale 30/1999
riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia) della
legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
;
o)
il
comma 31 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12
, modificativo della
legge regionale 30/1999
;
p)
i commi 33, 34, 35 e 38 dell'
articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
, modificativi della
legge regionale 30/1999
;
q)
l'articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della
legge regionale 4 giugno 2004, n. 18
;
r)
l'articolo 27 (Interpretazione autentica e modifiche all'
articolo 27 della legge regionale 18/2004
) della
legge regionale 18 agosto 2005, n. 25
.
2.
Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative