LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 44
 (Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f)   ( ABROGATA )
(3)
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 18 maggio 2009, depositata il 29 maggio 2009 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale del 3 giugno 2009), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo sostituito da art. 145, comma 15, L. R. 17/2010
3Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera x), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.