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Indice:
L.R. n. 6/2008
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
TITOLO II
Capo I
Art. 3
Art. 3 bis
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Capo II
Art. 8
Art. 8 bis
Art. 8 ter
Capo III
Art. 9
Art. 10
Art. 11
CAPO III bis
Art. 11 bis
TITOLO III
Capo I
Art. 12
Art. 13
Capo II
Sezione I
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 16 bis
Art. 16 ter
Sezione II
Art. 17
Art. 18
Sezione III
Art. 19
Art. 20
Capo III
Art. 21
Capo IV
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 26 bis
Art. 27
TITOLO IV
Capo I
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 33 bis
Art. 34
TITOLO V
Capo I
Art. 35
Art. 36
TITOLO VI
Art. 37
Art. 38
TITOLO VII
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 44 bis
Art. 45
Art. 46
Art. 46 bis
Art. 47
Art. 48
Leggi regionali
Legge regionale
6 marzo 2008
, n.
6
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/03/2008, N. 012
Data di entrata in vigore:
03/04/2008
Materia:
450.01
-
Caccia
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 42
(Modifiche alla legge regionale 56/1986)
1.
Dopo l'
articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56
(Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis
(Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1.
L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.
2.
Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
3.
Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4.
Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della
legge regionale n. 6/2008
.
Art. 7 ter
(Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1.
A decorrere dall'annata venatoria 2010/2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita cani di età inferiore a 2 anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'
articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008
, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
2.
Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'
articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999
, e successive modifiche.
3.
La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
4.
I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all'
articolo 6 della legge regionale n. 6/2008
.
5.
Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.
6.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.>>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative