LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 41
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.
2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il conseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati giudiziari ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali;
b) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
c) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017