Art. 4
(Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)
1.
La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) attività tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;
b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;
c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;
d) cura e realizza progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;
e) propone azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o ad altre specie animali;
f) supporto conoscitivo per la redazione e l'aggiornamento del Piano faunistico regionale e per la sospensione o limitazione o ampliamento del prelievo venatorio a determinate specie;
g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;
h) rilascio di pareri tecnico-scientifici.
2. L'Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all'attuazione della presente legge.
3. Con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
4. La Regione promuove forme di collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 75, comma 1, L. R. 28/2017