LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 38
 (Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia)
1. Nei casi previsti dall' articolo 30, comma 1, della legge 157/1992 , e successive modifiche, la Regione, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e I), della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per una durata non superiore a un'annata venatoria nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.
2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.
3. La Regione sospende il tesserino regionale di caccia:
a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della legge 157/1992, e successive modifiche;
c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.
(4)
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento, entro un anno che decorre:
a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;
b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data del pagamento della sanzione amministrativa o della iscrizione a ruolo della medesima.
(6)
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
6. La Regione disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2023.