LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 34
 (Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.
2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992 , in laguna e in mare è consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. È consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico.
3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.
3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 145, comma 14, L. R. 17/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 28/2017