Art. 30
(Tesserino regionale di caccia)
1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.
2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione, su cui il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 12, comma 12, della legge 157/1992
, la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.
2 bis. Il modello del tesserino regionale di caccia è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria.
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
5.
Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;
c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;
d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Regione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 145, comma 11, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 11, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 11, lettera c), L. R. 17/2010
4Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
5Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite al comma 2 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2019
8Comma 2 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 5/2026