LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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dal 01/01/2012 al 31/03/2012
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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 29
 (Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori)
1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.
1 bis. La Regione concede incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:
a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;
b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).
(8)
1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione e da un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico dei componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
2.  
( ABROGATO )
3. L'attestato di superamento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione a dirigente venatorio costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.
4. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:
a) in una o più prove sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle principali patologie della fauna selvatica, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.
5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Regione fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione.
6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale.
7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.
8.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
2Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 8 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 15, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
6Comma 1 sostituito da art. 90, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
7Comma 1 bis aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
8Comma 1 ter aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
9Comma 1 quater aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
10Comma 2 abrogato da art. 90, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
11Parole sostituite al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
12Parole soppresse al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
13Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
14Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
15Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
16Parole soppresse al comma 6 da art. 90, comma 1, lettera g), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
17Comma 8 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
18Comma 7 sostituito da art. 90, comma 1, lettera h), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
19Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 2, comma 14, L. R. 12/2018
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2018
21Parole sostituite al comma 1 bis da art. 65, comma 2, L. R. 6/2019
22Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
23Parole sostituite al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
24Parole aggiunte al comma 5 da art. 45, comma 4, lettera b), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.