LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 28
 (Esercizio venatorio)
1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.
2. L'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori:
a) ammessi a una delle Riserve di caccia;
b) titolari di permesso annuale rilasciato dalla Riserva di caccia;
c) concessionari, consorziati di Riserva privata, legali rappresentanti, proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi annuali e giornalieri di aziende faunistico-venatorie;
d) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
e) cittadini stranieri e italiani residenti all'estero maggiori di diciotto anni muniti dei documenti previsti dallo Stato di residenza per l'esercizio venatorio, della polizza di assicurazione e invitati da un cacciatore ammesso alla Riserva di caccia o dal legale rappresentante di azienda venatoria.
3. L'esercizio venatorio è consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l'esercizio venatorio sia praticato con l'adozione delle opportune misure di sicurezza per l'incolumità delle persone e la tutela dei beni.
5. Non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.