LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 27
 (Zone cinofile regionali)
1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, la Regione può costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprietà della Regione, una o più zone cinofile.
2. La gestione senza fini di lucro delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione ENCI competente per territorio.
3. L'affidamento della zona cinofila non è soggetta al pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 31, comma 3.
4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati, approvato dalle strutture tecniche della Regione, e al divieto di abbattimento della fauna.
5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 2, comma 4.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 89, comma 1, L. R. 28/2017