Art. 26
(Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie)
1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o delle Aziende faunistico-venatorie o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria.
2.
La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:
a)
( ABROGATA )
b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;
c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;
d) cartografia della Riserva di caccia o dell'Azienda faunistico-venatoria interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;
e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;
f) regolamentazione della gara o della prova.
3. Le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali, cervi e caprioli.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 145, comma 10, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 145, comma 10, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera o), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole soppresse al comma 3 da art. 88, comma 1, L. R. 28/2017
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 45, comma 3, lettera a), L. R. 10/2023
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 45, comma 3, lettera b), L. R. 10/2023
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 45, comma 3, lettera c), L. R. 10/2023
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 3, lettera d), L. R. 10/2023