LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 20
 (Funzioni)
1. L'Associazione dei cacciatori coordina l'attività delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) l'esercizio delle attività concernenti l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri indicati dalla Regione;
b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'articolo 29;
g)   ( ABROGATA )
h) la gestione diretta dell'attività venatoria nei casi previsti dal comma 2.
2. L'Associazione provvede, in via sostitutiva, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:
a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;
b) su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;
c) su richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
3. L'Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.
4. L'Associazione dei cacciatori invia all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.
5. L'Associazione dei cacciatori esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), conferite dalla presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
6. Qualora l'Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l'Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L'Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.
Note:
1Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera h), L. R. 12/2010
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017
3Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017