LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

dal 11/06/2026
dal 01/04/2026 al 10/06/2026
dal 01/03/2025 al 31/03/2025
dal 01/04/2024 al 28/02/2025
dal 01/03/2024 al 31/03/2024
dal 01/01/2024 al 29/02/2024
dal 03/09/2023 al 31/12/2023
dal 01/04/2023 al 02/09/2023
dal 07/03/2023 al 31/03/2023
dal 01/03/2023 al 06/03/2023
dal 14/06/2022 al 28/02/2023
dal 01/04/2022 al 13/06/2022
dal 01/01/2022 al 31/03/2022
dal 01/04/2021 al 31/12/2021
dal 02/07/2020 al 31/03/2021
dal 01/04/2020 al 01/07/2020
dal 01/01/2020 al 31/03/2020
dal 10/08/2019 al 31/12/2019
dal 01/05/2019 al 09/08/2019
dal 01/04/2019 al 30/04/2019
dal 01/01/2019 al 31/03/2019
dal 08/11/2018 al 31/12/2018
dal 16/08/2018 al 07/11/2018
dal 01/04/2018 al 15/08/2018
dal 29/03/2018 al 31/03/2018
dal 01/01/2018 al 28/03/2018
dal 27/07/2017 al 31/12/2017
dal 01/04/2017 al 26/07/2017
dal 01/01/2017 al 31/03/2017
dal 13/08/2016 al 31/12/2016
dal 01/06/2016 al 12/08/2016
dal 01/04/2016 al 31/05/2016
dal 17/03/2016 al 31/03/2016
dal 01/04/2015 al 16/03/2016
dal 29/01/2015 al 31/03/2015
dal 18/12/2014 al 28/01/2015
dal 01/04/2014 al 17/12/2014
dal 08/08/2013 al 31/03/2014
dal 01/04/2013 al 07/08/2013
dal 17/08/2012 al 31/03/2013
dal 01/04/2012 al 16/08/2012
dal 01/01/2012 al 31/03/2012
dal 25/08/2011 al 31/12/2011
dal 01/04/2011 al 24/08/2011
dal 01/01/2011 al 31/03/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 22/07/2010 al 27/10/2010
dal 08/07/2010 al 21/07/2010
dal 01/04/2010 al 07/07/2010
dal 01/01/2010 al 31/03/2010
dal 06/08/2009 al 31/12/2009
dal 30/07/2009 al 05/08/2009
dal 04/06/2009 al 29/07/2009
dal 01/04/2009 al 03/06/2009
dal 03/04/2008 al 31/03/2009

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 11
 (Tutela di specie di interesse comunitario)
1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere e attività di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.
2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni.
2 bis. Il contributo per le attività di prevenzione è finalizzato ad abbattere le spese relative alla protezione e alla guardiania delle greggi di ovicaprini, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b).
3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 12/2010
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 28/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.