LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche, e in conformità:
a) alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
d) alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
e) alla convenzione per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);
f) alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
g) alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).
2. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, e in attuazione delle finalità di cui al comma 1, con la presente legge provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico promuovendo la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e faunistico e la gestione sostenibile della fauna selvatica, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
b) disciplinare la gestione venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio e in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
d) coinvolgere le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;
e) promuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria, avvalendosi della collaborazione di associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali.