LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Capo IV
 Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
Art. 22
 (Disposizioni generali per le aziende venatorie)
1. La Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
(1)
3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.
9. La Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
10.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 48, comma 4, L. R. 13/2009
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 8, L. R. 17/2010
3Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 9 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Comma 10 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 23
 (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. La Regione autorizza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;
b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;
c) trasmettere alla Regione una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.
5. La Regione autorizza l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
7 bis. Nelle aziende venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25.
8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 8 e 9.
2Comma 1 sostituito da art. 145, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
3Lettera b bis) del comma 4 aggiunta da art. 145, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 5 sostituito da art. 145, comma 9, lettera c), L. R. 17/2010
5Comma 7 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
6Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Comma 11 sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 28/2017
10Parole sostituite al comma 7 bis da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 24
 (Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative)
1. Su terreni di proprietà regionale, la Regione, sentito il Comitato, può istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalità didattico-sperimentali o dimostrative a supporto di iniziative tecnico-scientifiche o formative attuate dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 è effettuata sulla base di programmi di gestione faunistica e venatoria redatti o approvati dalla Regione, coordinati al solo PFR, e può essere affidata con una convenzione a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni di protezione ambientale o venatorie.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende di cui al comma 1, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 25
 (Zone per le attività cinofile)
1. La Regione, su richiesta dei Distretti venatori, delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:
a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;
c) che l'area interessata sia di non rilevante interesse faunistico.
1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:
a) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell'aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;
c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.
3. La Regione può autorizzare l'istituzione di zone cinofile richieste dai Distretti venatori o da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis.
4. Il territorio destinato all'attività di cui al comma 3 non è soggetto alle limitazioni previste dall'articolo 2, comma 4, e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale.
5.  
( ABROGATO )
6. La Regione provvede a disciplinare i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile di cui al presente articolo e, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 sono consentiti l’immissione e l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 sono consentiti l’immissione e l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.
8.  
( ABROGATO )
(9)
9.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 57, L. R. 12/2009
2Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 58, L. R. 12/2009
3Comma 7 sostituito da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Comma 9 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
12Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
13Parole sostituite al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
14Parole aggiunte al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
15Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
16Parole sostituite al comma 7 da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
17Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 7, L. R. 20/2018
Art. 26
 (Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie)
1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o delle Aziende faunistico-venatorie o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria.
2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:
a)   ( ABROGATA )
b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;
c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;
d) cartografia della Riserva di caccia o dell'Azienda faunistico-venatoria interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;
e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;
f) regolamentazione della gara o della prova.
3. Le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali, cervi e caprioli.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 145, comma 10, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 145, comma 10, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera o), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole soppresse al comma 3 da art. 88, comma 1, L. R. 28/2017
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 45, comma 3, lettera a), L. R. 10/2023
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 45, comma 3, lettera b), L. R. 10/2023
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 45, comma 3, lettera c), L. R. 10/2023
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 3, lettera d), L. R. 10/2023
Art. 26 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
2Dichiarata, con sentenza n. 2 del 12 gennaio 2015 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 28 gennaio 2015), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 15/2012, nella parte relativa all'istituzione del comma 3 del presente articolo.
3Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
Art. 27
 (Zone cinofile regionali)
1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, la Regione può costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprietà della Regione, una o più zone cinofile.
2. La gestione senza fini di lucro delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione ENCI competente per territorio.
3. L'affidamento della zona cinofila non è soggetta al pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 31, comma 3.
4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati, approvato dalle strutture tecniche della Regione, e al divieto di abbattimento della fauna.
5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 2, comma 4.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 89, comma 1, L. R. 28/2017