LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 01/04/2026

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Capo I
 Programmazione della gestione venatoria
Art. 12
 (Gestione venatoria)
1. La gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR.
2. La gestione venatoria è attuata dai cacciatori con le modalità e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.
Art. 13
 (Piano venatorio distrettuale)
1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.
2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.
3. Il Distretto venatorio predispone il PVD anche solo per alcune specie, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.
6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.
7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.
8. Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.
10. Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:
a) l'analisi della situazione faunistica con l'indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;
b) l'indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;
c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l'obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;
d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;
e) l'elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;
f) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui al comma 1;
g) la relazione di verifica di significatività dell’incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete <<Natura 2000>>, predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.
(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2016
2Comma 7 sostituito da art. 28, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole sostituite alla lettera g) del comma 10 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 3), L. R. 3/2016
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5Comma 7 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017