LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

TITOLO III
 GESTIONE VENATORIA
Capo I
 Programmazione della gestione venatoria
Art. 12
 (Gestione venatoria)
1. La gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR.
2. La gestione venatoria è attuata dai cacciatori con le modalità e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.
Art. 13
 (Piano venatorio distrettuale)
1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.
2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.
3. Il Distretto venatorio predispone il PVD anche solo per alcune specie, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.
6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.
7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.
8. Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.
10. Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:
a) l'analisi della situazione faunistica con l'indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;
b) l'indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;
c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l'obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;
d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;
e) l'elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;
f) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui al comma 1;
g) la relazione di verifica di significatività dell’incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete <<Natura 2000>>, predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.
(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
2Comma 7 sostituito da art. 28, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3Parole sostituite alla lettera g) del comma 10 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5Comma 7 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Capo II
 Organizzazione della gestione venatoria
Sezione I
 Riserve di caccia
Art. 14
 (Riserve di caccia)
1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
3.  
( ABROGATO )
(4)
4. Lo statuto dell’associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell’associazione e disciplina l’elezione, l’organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 16 ter, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all’Amministrazione regionale entro dieci giorni dall’approvazione.
5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.
7.1 Il Direttore della Riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più Riserve contigue comprese nel medesimo Distretto, previa concorde deliberazione delle Riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.
7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 145, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 147, comma 1, L. R. 17/2010
4Comma 3 abrogato da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5Comma 6 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6Comma 7 .1 aggiunto da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 12/2018
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 2, L. R. 8/2022
Art. 15
 (Funzioni)
1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.
2. L'associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:
a) attuare il PVD sul territorio di competenza;
b) adottare il regolamento di fruizione venatoria;
c) trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche e i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria;
d) tenere i registri necessari per l'esercizio venatorio e il registro degli inviti;
e) segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell'Associazione di cui all'articolo 19;
f) attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;
g) rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;
h) partecipare alle attività del Distretto venatorio di appartenenza.
3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell'esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.
4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 16
 (Regolamento di fruizione venatoria)
1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione e del Distretto venatorio.
2. Il regolamento è adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.
3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:
a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;
b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);
c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).
(4)
3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.
3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 6, L. R. 17/2010
2Parole soppresse al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
3Parole sostituite al comma 2 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
4Comma 3 sostituito da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
5Comma 3 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
6Comma 3 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 2, L. R. 28/2017
Art. 16 bis
 (Registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'individuazione dei registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I registri obbligatori sono:
a) il registro dei soci;
b) il registro degli abbattimenti della selvaggina ungulata;
c) il registro dei contrassegni.
3. La Giunta regionale, in sede di adozione della modulistica dei registri di cui al comma 2, può individuare modalità uniformi di tenuta dei registri.
4. L'Assemblea dei soci della Riserva di caccia di cui all'articolo 14, comma 5, può prevedere, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei presenti durante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria validamente costituita, il registro per la caccia agli ungulati con il cane da seguita, il registro o le schede di braccata, il registro o elenco delle squadre precostituite di cacciatori e dei cani abilitati alla cacciata o seguita di cui all' articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 16 ter
 (Risoluzione arbitrale delle controversie)
1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.
2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.
3. Il Collegio arbitrale di cui al presente articolo applica le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile .
4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
5. Con delibera della Giunta regionale, sentiti gli EDR, sono individuati:
a) i titoli di studio che consentono l'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 e i casi in cui procedere alla cancellazione degli arbitri dall'elenco;
b) i criteri minimi di uniformità per lo svolgimento della procedura di arbitraggio;
c) gli onorari degli arbitri e le eventuali tariffe di arbitrato a carico delle parti.
6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 3, L. R. 8/2022
Sezione II
 Distretti venatori
Art. 17
 (Distretti venatori)
1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.
2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all'articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.
3. I Distretti venatori sono il coordinamento dei soggetti preposti all'organizzazione venatoria sul territorio, esercitato attraverso i seguenti organi:
a) l'Assemblea, che è composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;
b) il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto dall'Assemblea del Distretto venatorio tra i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, che rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo;
c) il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento.
4. L'Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.
5. L'associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l'attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l'esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.
6. Con regolamento sono disciplinati:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3;
b) la quota che ciascun componente versa al soggetto di cui al comma 5 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.
7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.
7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 7, L. R. 17/2010
Art. 18
 (Funzioni)
1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:
a) elaborano le proposte di PVD;
b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;
c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d) individuano criteri oggettivi per l'assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l'esercizio venatorio;
e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all'Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21;
g) possono realizzare almeno una volta ogni tre anni le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti, nell’ultimo anno, nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare.
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:
a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle Riserve di caccia di cui si compone il Distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 12/2010
2Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 25/2016 . La disposizione si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017, così come disposto all'art. 3, c. 16, della medesima L.R. 25/2016.
3Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
4Parole aggiunte alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 3, comma 29, L. R. 25/2018
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 28, L. R. 15/2020
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 81, L. R. 13/2021
8Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 8/2022
9Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Sezione III
 Associazione dei cacciatori
Art. 19
 (Associazione dei cacciatori)
1. L'Associazione dei cacciatori è costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed è finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attività venatoria. L'associazione dei cacciatori è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, lo statuto dell'Associazione dei cacciatori:
a) individua, come suoi organi, il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, l'Assemblea degli eletti, che esprime il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;
b) garantisce la partecipazione di tutti i cacciatori della regione ammessi alle associazioni di cui al comma 1 alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea degli eletti;
c) determina la composizione degli organi, assicurando nell'Assemblea degli eletti un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale, su base distrettuale, che per tipologia di caccia e, qualora una tipologia non trovi rappresentanza in seno all'Assemblea degli eletti, tale organo è integrato mediante cooptazione nel numero di un componente per ciascuna delle tipologie non rappresentate;
d) stabilisce la presenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti nominato dalla Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto è adottato dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla Associazione dei cacciatori in qualità di soci fondatori, in conformità allo schema-tipo predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale. Lo statuto è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Giunta regionale per le finalità di cui al comma 2.
4. I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 40, comma 8.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano l'eventuale adesione all'Associazione dei cacciatori.
6. Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione dei cacciatori è comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le eventuali proprie vincolanti valutazioni.
7. L'Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l'attività di segreteria e per l'esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 20
 (Funzioni)
1. L'Associazione dei cacciatori coordina l'attività delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) l'esercizio delle attività concernenti l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri indicati dalla Regione;
b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'articolo 29;
g)   ( ABROGATA )
h) la gestione diretta dell'attività venatoria nei casi previsti dal comma 2.
2. L'Associazione provvede, in via sostitutiva, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:
a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;
b) su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;
c) su richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
3. L'Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.
4. L'Associazione dei cacciatori invia all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.
5. L'Associazione dei cacciatori esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), conferite dalla presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
6. Qualora l'Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l'Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L'Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.
Note:
1Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera h), L. R. 12/2010
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017
3Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017
Capo III
 Controllo dei risultati della gestione venatoria
Art. 21
 (Controllo dei risultati di gestione del PVD)
1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.
2. L'Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio o dell’associazione Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o più provvedimenti tra i seguenti:
a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 7;
b) chiede l'intervento sostitutivo dell'Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;
c) sospende l'attività venatoria nei territori interessati;
d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.
(2)
3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un'azienda faunistico-venatoria, un'azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione.
4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l'Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria nei territori interessati.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera j), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 85, comma 1, L. R. 28/2017
Capo IV
 Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
Art. 22
 (Disposizioni generali per le aziende venatorie)
1. La Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
(1)
3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.
9. La Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
10.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 48, comma 4, L. R. 13/2009
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 8, L. R. 17/2010
3Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 9 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Comma 10 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 23
 (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. La Regione autorizza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;
b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;
c) trasmettere alla Regione una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.
5. La Regione autorizza l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
7 bis. Nelle aziende venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25.
8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 8 e 9.
2Comma 1 sostituito da art. 145, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
3Lettera b bis) del comma 4 aggiunta da art. 145, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 5 sostituito da art. 145, comma 9, lettera c), L. R. 17/2010
5Comma 7 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
6Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Comma 11 sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 28/2017
10Parole sostituite al comma 7 bis da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 24
 (Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative)
1. Su terreni di proprietà regionale, la Regione, sentito il Comitato, può istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalità didattico-sperimentali o dimostrative a supporto di iniziative tecnico-scientifiche o formative attuate dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 è effettuata sulla base di programmi di gestione faunistica e venatoria redatti o approvati dalla Regione, coordinati al solo PFR, e può essere affidata con una convenzione a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni di protezione ambientale o venatorie.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende di cui al comma 1, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 25
 (Zone per le attività cinofile)
1. La Regione, su richiesta dei Distretti venatori, delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:
a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;
c) che l'area interessata sia di non rilevante interesse faunistico.
1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:
a) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell'aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;
c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.
3. La Regione può autorizzare l'istituzione di zone cinofile richieste dai Distretti venatori o da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis.
4. Il territorio destinato all'attività di cui al comma 3 non è soggetto alle limitazioni previste dall'articolo 2, comma 4, e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale.
5.  
( ABROGATO )
6. La Regione provvede a disciplinare i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile di cui al presente articolo e, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 sono consentiti l’immissione e l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 sono consentiti l’immissione e l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.
8.  
( ABROGATO )
(9)
9.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 57, L. R. 12/2009
2Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 58, L. R. 12/2009
3Comma 7 sostituito da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Comma 9 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
12Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
13Parole sostituite al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
14Parole aggiunte al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
15Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
16Parole sostituite al comma 7 da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
17Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 7, L. R. 20/2018
Art. 26
 (Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie)
1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o delle Aziende faunistico-venatorie o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria.
2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:
a)   ( ABROGATA )
b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;
c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;
d) cartografia della Riserva di caccia o dell'Azienda faunistico-venatoria interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;
e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;
f) regolamentazione della gara o della prova.
3. Le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali, cervi e caprioli.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 145, comma 10, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 145, comma 10, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera o), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole soppresse al comma 3 da art. 88, comma 1, L. R. 28/2017
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 45, comma 3, lettera a), L. R. 10/2023
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 45, comma 3, lettera b), L. R. 10/2023
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 45, comma 3, lettera c), L. R. 10/2023
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 3, lettera d), L. R. 10/2023
Art. 26 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
2Dichiarata, con sentenza n. 2 del 12 gennaio 2015 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 28 gennaio 2015), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 15/2012, nella parte relativa all'istituzione del comma 3 del presente articolo.
3Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
Art. 27
 (Zone cinofile regionali)
1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, la Regione può costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprietà della Regione, una o più zone cinofile.
2. La gestione senza fini di lucro delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione ENCI competente per territorio.
3. L'affidamento della zona cinofila non è soggetta al pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 31, comma 3.
4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati, approvato dalle strutture tecniche della Regione, e al divieto di abbattimento della fauna.
5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 2, comma 4.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 89, comma 1, L. R. 28/2017