LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 01/04/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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dal 29/03/2018 al 31/03/2018
dal 01/01/2018 al 28/03/2018
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dal 01/04/2017 al 26/07/2017
dal 01/01/2017 al 31/03/2017
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dal 01/06/2016 al 12/08/2016
dal 01/04/2016 al 31/05/2016
dal 17/03/2016 al 31/03/2016
dal 01/04/2015 al 16/03/2016
dal 29/01/2015 al 31/03/2015
dal 18/12/2014 al 28/01/2015
dal 01/04/2014 al 17/12/2014
dal 08/08/2013 al 31/03/2014
dal 01/04/2013 al 07/08/2013
dal 17/08/2012 al 31/03/2013
dal 01/04/2012 al 16/08/2012
dal 01/01/2012 al 31/03/2012
dal 25/08/2011 al 31/12/2011
dal 01/04/2011 al 24/08/2011
dal 01/01/2011 al 31/03/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 22/07/2010 al 27/10/2010
dal 08/07/2010 al 21/07/2010
dal 01/04/2010 al 07/07/2010
dal 01/01/2010 al 31/03/2010
dal 06/08/2009 al 31/12/2009
dal 30/07/2009 al 05/08/2009
dal 04/06/2009 al 29/07/2009
dal 01/04/2009 al 03/06/2009
dal 03/04/2008 al 31/03/2009

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Capo II
 Programmazione faunistica
Art. 8
 (Piano faunistico regionale)
1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;
b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.
2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede esclusivamente a:
a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.
(9)
3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede esclusivamente a:
a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;
a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;
b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;
d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;
e) indicare i criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;
f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;
g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;
h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.
3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.
6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.
7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.
11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori. Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.
Note:
1Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
2Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
3Parole aggiunte al comma 12 da art. 145, comma 3, L. R. 17/2010
4Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
7Comma 3 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
8Comma 5 sostituito da art. 76, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 8 bis
 (Istituzione di zone destinate a protezione della fauna)
1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 157/1992 e dell'articolo 2:
a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;
d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione che provvede, in particolare:
a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali, dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;
b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);
d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.
6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di riproduzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica. In attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 6.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 48, comma 3, L. R. 13/2009
2Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 12/2010
3Lettera a bis) del comma 5 sostituita da art. 2, comma 72, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 11/2011
6Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 8 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
2Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013