LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 46 bis
 (Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)
1. Nelle forme di caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 8/2022