LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 01/04/2026

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 33
 (Permessi di caccia e inviti)
1. L’associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all’articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 5 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l’attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di tre permessi annuali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.
2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;
b)   ( ABROGATA )
c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;
d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;
e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.
3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purché questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o suo delegato.
4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.
5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.
6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia. Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 13, L. R. 17/2010
2Comma 2 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 28/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 8/2022
4Lettera b) del comma 2 bis abrogata da art. 45, comma 7, L. R. 10/2023