Art. 32
(Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)
1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo.
3. L’ammissione è consentita, fatte salve le previsioni di cui al comma 4, a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l’ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.
3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.
4. A valere dal 2023 i cacciatori già soci di una Riserva di caccia possono chiedere di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta. La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno.
4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di Azienda faunistico-venatoria.
4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 145, comma 12, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 12, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera r), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 91, comma 1, L. R. 28/2017
6Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 8/2022
8Comma 4 sostituito da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 8/2022
9Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 8/2022
10Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 122/2023
11Parole aggiunte al comma 4 da art. 45, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
12Comma 4 bis sostituito da art. 45, comma 6, lettera b), L. R. 10/2023
13Comma 4 ter aggiunto da art. 45, comma 6, lettera c), L. R. 10/2023
14Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 106/2024