LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 31
1. La tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia è determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche.
2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 7,97 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalità di lucro è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 19,90 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
4. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato sul conto di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia:
a) anteriormente al ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui al comma 1;
b) entro la data di adozione dei provvedimenti di autorizzazione di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3; per l'annata venatoria relativa al primo rilascio dell'autorizzazione la tassa è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione;
c) entro il 31 marzo di ogni anno nei casi di cui ai commi 2 e 3 con riferimento alle tasse di concessione annuali.
(5)
4 bis. Qualora il pagamento della tassa di cui al comma 4, lettera c), sia effettuato dopo il 31 marzo ed entro il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 10 per cento. Qualora il pagamento sia effettuato dopo il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 20 per cento. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento comporta la revoca dei provvedimenti di autorizzazione, di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3.
4 ter. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è computata in dodicesimi in caso di rimborso. Dal computo è escluso il mese di decorrenza del mancato esercizio dell'attività.
5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati e operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Note:
1Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2009 - 31 marzo 2010, con DPReg. 03/03/2009, n. 055/Pres. (B.U.R. 11/3/2009, n. 10).
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 59, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 60, L. R. 12/2009
4Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2010 - 31 marzo 2011, con DPReg. 05/03/2010, n. 042/Pres. (B.U.R. 17/3/2010, n. 11).
5Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 12/2010
6Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010
7Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010
8Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012, con DPReg. 15/02/2011, n. 024/Pres. (B.U.R. 2/3/2011, n. 9).
9Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2012 - 31 marzo 2013, con DPReg. 15/02/2012, n. 046/Pres. (B.U.R. 29/2/2012, n. 9).
10Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014, con DPReg. 24/01/2013, n. 06/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).
11Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, con DPReg. 13/02/2014, n. 019/Pres. (B.U.R. 5/3/2014, n. 10).
12Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2015 - 31 marzo 2016, con DPReg. 13/02/2015, n. 031/Pres. (B.U.R. 4/3/2015, n. 9).
13Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati confermati, per effetto di quanto disposto al comma 5, in misura pari a quelli dell'annata precedente, anche per l'annata venatoria 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017, con DPReg. 17/02/2016, n. 031/PRes. (B.U.R. 2/3/2016, n. 21).
14Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, con DPReg. 09/02/2017, n. 033/Pres. (B.U.R. 22/02/2017, n. 8).
15Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, con DPReg. 20/2/2018, n. 038/Pres. (B.U.R. 07/03/2018, n. 10).
16Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, con DPReg. 20/2/2019, n. 023/Pres. (B.U.R. 06/03/2019, n. 10).
17Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, con DPReg. 14/2/2020, n. 026/Pres. (B.U.R. 04/03/2020, n. 10).
18Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2021 - 31 marzo 2022, con DPReg. 16/2/2021, n. 014/Pres. (B.U.R. 03/03/2021, n. 9).
19Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, con DPReg. 9/2/2022, n. 010/Pres. (B.U.R. 02/03/2022, n. 9).
20Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, con DPReg. 2/2/2024, n. 014/Pres. (B.U.R. 6/3/2024, n. 10).