Art. 29
(Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori)
1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.
1 bis. La Regione concede incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.
1 ter.
Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:
a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;
b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).
1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione e da un dipendente regionale in qualità di Presidente, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo relativamente alla composizione di specifiche Commissioni. Il trattamento economico dei componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
3. L'attestato di superamento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione a dirigente venatorio costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.
4.
L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:
a) in una o più prove sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle principali patologie della fauna selvatica, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.
5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Regione fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione.
6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale.
7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.
7 bis. La Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione ai prelievi in deroga, di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007, è composta da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
2Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 8 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 15, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
6Comma 1 sostituito da art. 90, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
7Comma 1 bis aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
8Comma 1 ter aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
9Comma 1 quater aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
10Comma 2 abrogato da art. 90, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
11Parole sostituite al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
12Parole soppresse al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
13Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
14Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
15Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
16Parole soppresse al comma 6 da art. 90, comma 1, lettera g), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
17Comma 7 sostituito da art. 90, comma 1, lettera h), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
18Comma 8 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
19Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 2, comma 14, L. R. 12/2018
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2018
21Parole sostituite al comma 1 bis da art. 65, comma 2, L. R. 6/2019
22Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
23Parole sostituite al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
24Parole aggiunte al comma 5 da art. 45, comma 4, lettera b), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
25Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 3, comma 39, lettera a), L. R. 9/2026
26Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 39, lettera b), L. R. 9/2026
27Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 3, comma 90, L. R. 9/2026 . Per ragioni organizzative e in relazione alle esigenze di celerità nell'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni venatorie, gli incentivi previsti dal presente comma, possono essere concessi anche qualora le attività formative e di segreteria siano svolte da soci o dipendenti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole o delle associazioni di protezione ambientale. La disposizione si applica a partire dai corsi organizzati nell'anno 2025.