LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 01/04/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

dal 01/04/2026
dal 01/03/2025 al 31/03/2025
dal 01/04/2024 al 28/02/2025
dal 01/03/2024 al 31/03/2024
dal 01/01/2024 al 29/02/2024
dal 03/09/2023 al 31/12/2023
dal 01/04/2023 al 02/09/2023
dal 07/03/2023 al 31/03/2023
dal 01/03/2023 al 06/03/2023
dal 14/06/2022 al 28/02/2023
dal 01/04/2022 al 13/06/2022
dal 01/01/2022 al 31/03/2022
dal 01/04/2021 al 31/12/2021
dal 02/07/2020 al 31/03/2021
dal 01/04/2020 al 01/07/2020
dal 01/01/2020 al 31/03/2020
dal 10/08/2019 al 31/12/2019
dal 01/05/2019 al 09/08/2019
dal 01/04/2019 al 30/04/2019
dal 01/01/2019 al 31/03/2019
dal 08/11/2018 al 31/12/2018
dal 16/08/2018 al 07/11/2018
dal 01/04/2018 al 15/08/2018
dal 29/03/2018 al 31/03/2018
dal 01/01/2018 al 28/03/2018
dal 27/07/2017 al 31/12/2017
dal 01/04/2017 al 26/07/2017
dal 01/01/2017 al 31/03/2017
dal 13/08/2016 al 31/12/2016
dal 01/06/2016 al 12/08/2016
dal 01/04/2016 al 31/05/2016
dal 17/03/2016 al 31/03/2016
dal 01/04/2015 al 16/03/2016
dal 29/01/2015 al 31/03/2015
dal 18/12/2014 al 28/01/2015
dal 01/04/2014 al 17/12/2014
dal 08/08/2013 al 31/03/2014
dal 01/04/2013 al 07/08/2013
dal 17/08/2012 al 31/03/2013
dal 01/04/2012 al 16/08/2012
dal 01/01/2012 al 31/03/2012
dal 25/08/2011 al 31/12/2011
dal 01/04/2011 al 24/08/2011
dal 01/01/2011 al 31/03/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 22/07/2010 al 27/10/2010
dal 08/07/2010 al 21/07/2010
dal 01/04/2010 al 07/07/2010
dal 01/01/2010 al 31/03/2010
dal 06/08/2009 al 31/12/2009
dal 30/07/2009 al 05/08/2009
dal 04/06/2009 al 29/07/2009
dal 01/04/2009 al 03/06/2009
dal 03/04/2008 al 31/03/2009

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 22
 (Disposizioni generali per le aziende venatorie)
1. La Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
(1)
3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.
9. La Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
10.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 48, comma 4, L. R. 13/2009
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 8, L. R. 17/2010
3Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 9 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Comma 10 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.