LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 17
 (Distretti venatori)
1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.
2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all'articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.
3. I Distretti venatori sono il coordinamento dei soggetti preposti all'organizzazione venatoria sul territorio, esercitato attraverso i seguenti organi:
a) l'Assemblea, che è composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;
b) il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto dall'Assemblea del Distretto venatorio tra i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, che rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo;
c) il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento.
4. L'Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.
5. L'associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l'attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l'esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.
6. Con regolamento sono disciplinati:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3;
b) la quota che ciascun componente versa al soggetto di cui al comma 5 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.
7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.
7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 7, L. R. 17/2010