Art. 15
(Funzioni)
1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.
2.
L'associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:
a) attuare il PVD sul territorio di competenza;
b) adottare il regolamento di fruizione venatoria;
c) trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche e i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria;
d) tenere i registri necessari per l'esercizio venatorio e il registro degli inviti;
e) segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell'Associazione di cui all'articolo 19;
f) attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;
g) rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;
h) partecipare alle attività del Distretto venatorio di appartenenza.
3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell'esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.
4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017