LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 01/04/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 10
 (Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)
1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;
b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;
c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;
d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;
e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;
f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2 bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all' articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 12/2010
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 12/2010
5Comma 5 bis aggiunto da art. 145, comma 4, L. R. 17/2010
6Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Articolo sostituito da art. 2, comma 108, lettera b), L. R. 14/2016
12Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.