LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 33 bis
 (Aspiranti soci)
1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.
1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due.
1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante.
2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.
3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.
4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 48, comma 5, L. R. 13/2009
2Comma 1 bis aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019
3Comma 1 ter aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019
4Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 13/2020