LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 3
 (Strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano)
1. Sono strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano:
a) il Piano strategico regionale;
b) il Piano di azione locale (PAL) che è documento di programmazione degli interventi di sviluppo in territorio montano in attuazione degli articoli 10 e 25 della legge regionale 1/2006, nonché di parternariato istituzionale, economico, finanziario e sociale tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.