LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 12
 (Disposizioni modificative di leggi regionali)
1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituita dalla seguente: <<(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, le parole <<affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed>> sono soppresse.
3.
L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Servizio scolastico nei territori montani)
1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.

4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, e le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della legge regionale 33/2002, sono finanziate, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.
5. Ai fini della quantificazione del conseguente aumento dei trasferimenti ordinari si tiene conto di quanto stanziato nei precedenti esercizi sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e di quanto stanziato per la finalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 4.
6. Per l'anno 2008, gli interventi relativi alle funzioni di cui al comma 4 sono finanziati nell'ambito del programma straordinario previsto dall'articolo 11.