Art. 11
(Disposizioni transitorie)
1.
Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste nella fase di passaggio dalle modalità di programmazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 33/2002 alle modalità previste dalla presente legge, le Comunità montane adottano per l'anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi riferibili alle seguenti aree e finalità:
a) sviluppo rurale;
b) uso sostenibile delle risorse naturali;
c) formazione e consolidamento del patrimonio culturale;
d) residenzialità distintiva e servizi di prossimità;
e) turismo;
f) costituzione dei parchi-progetto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'
articolo 1, comma 89, della legge regionale 30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).
4.
All'erogazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, si provvede nel modo seguente:
a) anticipazione pari al 50 per cento delle risorse assegnate, ad avvenuta approvazione del programma straordinario;
b) acconto pari al 30 per cento al raggiungimento di uno stato di avanzamento finanziario del programma pari al 50 per cento delle risorse assegnate;
c) saldo a conclusione del programma.
5. Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'
articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale.
6. Il programma straordinario di cui ai commi precedenti è concluso entro il sesto anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta regionale, a esclusione delle opere finanziate con contrazione di mutuo. Per le variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5.
7. In fase di prima applicazione della presente legge, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, comma 4, il Presidente della Comunità montana trasmette la prima proposta di PAL entro e non oltre il mese di maggio 2008; i Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste, invece, entro e non oltre il mese di ottobre 2008.
7 bis. Con riferimento alle proposte di PAL presentate dalle Province, l'Assessore regionale competente comunica il consenso della Regione entro tre mesi dalla ricezione della proposta.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 57, lettera a), L. R. 9/2008
2Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 57, lettera b), L. R. 9/2008
3Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 70, L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 14, lettera b), L. R. 6/2013