LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 febbraio 2008, n. 3

Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2008
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale), è sostituito dal seguente:
<<2. A tal fine provvede:
a) nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.>>.