LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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dal 25/08/2011 al 31/12/2011
dal 01/01/2011 al 24/08/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 13/08/2010 al 27/10/2010
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dal 01/01/2010 al 21/07/2010
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Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. Per sostenere l'azione educativa delle scuole dell'infanzia paritarie operanti nel territorio regionale, è autorizzata la concessione alla FISM - Federazione italiana Scuole Materne del Friuli Venezia Giulia di un contributo straordinario, finalizzato alla costituzione di un fondo speciale per interventi diretti al sostegno degli oneri sostenuti dalle scuole medesime per il miglioramento delle proprie dotazioni organizzative e strutturali e per la gestione delle attività educative, ivi compresi gli oneri finanziari.
8. Il fondo speciale di cui al comma 7 può essere integrato da risorse finanziarie conferite dall'organizzazione regionale presso cui è costituito ovvero da altre istituzioni pubbliche e private e può essere utilizzato in tutto o in parte quale fondo di rotazione.
9. Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 5289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Ronchis un contributo a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti anche da costi di gestione della scuola materna Monumento ai Caduti.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.1122 e al capitolo 4673 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Maria Assunta di Qualso di Reana un contributo a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti anche da costi di gestione della scuola materna San Giuseppe.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.1122 e al capitolo 4674, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria di Udine un contributo straordinario finalizzato all'intervento urgente e straordinario per la sistemazione della copertura del fabbricato adibito a scuola materna.
17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 16 e del relativo preventivo di spesa.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 3474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università della regione e ad altri soggetti pubblici o privati aventi finalità scientifico-culturali o di ricerca contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse per il settore della ricerca.
24. Con regolamento da approvarsi con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti al comma 23.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di 620.000 euro, suddivisa in ragione di 220.000 euro per l'anno 2009 ed euro 200.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25 bis. Per le finalità di valorizzazione e diffusione della ricerca di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese per progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca realizzati direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
25 ter. La realizzazione diretta dei progetti, degli interventi e delle iniziative di cui al comma 25 bis avviene mediante l'acquisizione di servizi e forniture in economia.
25 quater. I progetti, gli interventi e le iniziative di cui al comma 25 bis svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sono realizzati sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto, i risultati attesi, il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di rendicontazione delle spese sostenute.
25 quinquies. Con regolamento sono disciplinati i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti privati con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 28, a copertura o a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'ex Ospedale Militare di Trieste.
27. La domanda di contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 37.867,28 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 113.601,84 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
29. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 117, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come modificato dall'articolo 7, comma 22, della legge regionale 9/2008, i contributi ai soggetti parte dell'Accordo di programma stipulato con la Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per l'attuazione di opere e interventi edilizi e per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati al potenziamento del sistema universitario, dell'alta formazione e della ricerca scientifica nel Friuli Venezia Giulia, s'intendono riferiti anche al sollievo e alla riduzione degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per le opere e gli interventi medesimi.
30. Gli oneri derivanti dal comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
31. La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste è autorizzata a permutare l'immobile sito a Trieste in via Stock, n. 4, all'interno del complesso immobiliare denominato ex Stock, acquistato con contributi regionali, con una porzione del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste, da adibire a sede, maggiormente idonea allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.
32. Con decreto dell'organo competente è disposta la soppressione del vincolo di destinazione d'uso quinquennale, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 sull'immobile ceduto a titolo di permuta e la contestuale apposizione del medesimo vincolo sull'edificio acquistato allo stesso titolo, che non può essere alienato fino alla scadenza dell'ultima annualità del contributo pluriennale concesso ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).
33. Gli oneri derivanti dal comma 31 fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
34. 
( ABROGATO )
(8)
35. 
( ABROGATO )
(9)
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 36, della legge 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il contributo annuale a sostegno dell'attività istituzionale s'intende riferito anche alle quote associative di adesione alla fondazione.
42. Gli oneri derivanti dal comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 6.5.1.1130 e al capitolo 5597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'organizzazione di eventi a carattere culturale, scientifico e in materia di innovazione, realizza la manifestazione InnovAction e la manifestazione Biennale Internazionale delle Idee secondo un criterio di alternanza temporale e di non sovrapposizione.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Fiera Trieste Spa, l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione biennale denominata Biennale Internazionale delle Idee.
48. Per le finalità previste dal comma 47, è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 5615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
49. Alla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<per un periodo triennale, con aggiornamento annuale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale,>>;
2)
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Programma è approvato previo parere della competente Commissione consiliare e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del Programma successivo.>>;

b) l'articolo 4 è abrogato;
c)
dopo il comma 2, dell'articolo 35 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In deroga all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nelle more dell'attuazione della riforma della strategia d'intervento a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi entro il 30 giugno 2009, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse a favore degli interventi di cui all'articolo 32, comma 1.>>.

50. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all'allegata tabella G.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 5 del presente articolo le parole "Dopo il comma 9" sono rettificate in "Dopo il comma 9 bis".
Note:
1Al comma 5 del presente articolo la numerazione << 9 bis. >> deve essere correttamente sostituita dalla seguente << 9 ter. >>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/3/2009, n. 12.
2Comma 25 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 12/2009
3Comma 25 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 12/2009
4Comma 25 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 12/2009
5Comma 25 quinquies aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 12/2009
6Parole aggiunte al comma 8 da art. 7, comma 5, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 12/2010
8Comma 34 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
9Comma 35 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
10Comma 36 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
11Comma 37 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
12Comma 38 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
13Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 8, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14Comma 43 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ccc), L. R. 10/2012
15Comma 44 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ccc), L. R. 10/2012
16Comma 45 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ccc), L. R. 10/2012
17Comma 21 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012
18Comma 22 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012
19Comma 19 abrogato da art. 7, comma 4, L. R. 5/2013
20Comma 20 abrogato da art. 7, comma 4, L. R. 5/2013
21Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 8, comma 112, L. R. 45/2017
22Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
23Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
24Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
25Comma 3 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
26Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
27Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
28Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
29Comma 39 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
30Comma 40 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.