LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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dal 24/01/2013 al 10/04/2013
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dal 24/05/2012 al 27/07/2012
dal 29/03/2012 al 23/05/2012
dal 15/03/2012 al 28/03/2012
dal 01/01/2012 al 14/03/2012
dal 25/08/2011 al 31/12/2011
dal 01/01/2011 al 24/08/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 13/08/2010 al 27/10/2010
dal 22/07/2010 al 12/08/2010
dal 01/01/2010 al 21/07/2010
dal 30/07/2009 al 31/12/2009
dal 11/06/2009 al 29/07/2009
dal 19/03/2009 al 10/06/2009
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Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 è sostituita dalla seguente:
<<d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e ad altri interventi di rimboschimento e imboschimento di terreni precedentemente non boscati e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e delle aree di proprietà pubblica;>>;

b)
l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
 (Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 è ceduto gratuitamente ai soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, esclusivamente per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. Qualora il materiale vivaistico sia concesso per opere soggette a contribuzione, esso è ceduto previo scomputo sull'entità della relativa voce del contributo pubblico concesso.>>;

c) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 è abrogata;
d) i commi 3 e 14 dell'articolo 105 sono abrogati.
2. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 9/2007 relativamente alle spese d'investimento è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2836 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 9/2007 relativamente alle spese correnti è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.5030 e del capitolo 2838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. La gestione della riserva naturale della Val Alba di cui all'articolo 43 bis della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è affidata all'Ente parco delle Prealpi Giulie.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale di cui al comma 4 anche mediante finanziamenti annui all'organo gestore.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle unità di bilancio 2.2.1.1047 e 2.2.2.1047 e, rispettivamente, ai capitoli 3123 e 3124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. AI Comune beneficiario del trasferimento di parte dell'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 36, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come integrato dall'articolo 2, comma 30, della legge regionale 22/2007, è concesso l'ulteriore contributo di 80.000 euro per l'acquisto e la riqualificazione della cava dismessa sita in ambito di rispetto paesaggistico, come definito dallo strumento urbanistico comunale.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 1697 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
(8)
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le attività di caratterizzazione, di dragaggio e di bonifica dei sedimenti nei canali navigabili all'interno del sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di Marano e Grado, anche a sollievo o a riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi medesimi.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
15. La Regione, in attuazione dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), realizza le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo medesimo, anche avvalendosi di ARPA.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
17. I soggetti tenuti alla restituzione alla Regione delle somme relative alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 15 provvedono al versamento delle stesse sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 29 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente a favore delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe unica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli enti non commerciali, che operano sul territorio regionale nel settore ambientale, costituiti da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 20 e i criteri di assegnazione dei contributi.
20. Gli enti di cui al comma 18 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2009 le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
22. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e al fine di promuovere l'educazione ambientale, è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) un finanziamento per le azioni di informazione e di formazione rivolte ai cittadini, alle amministrazioni comunali e provinciali, nonché agli istituti scolastici, organizzate annualmente dal Laboratorio regionale di educazione ambientale (LaREA) sulla base di un programma triennale, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
23. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata del programma delle azioni di cui al comma 22 e del relativo preventivo di spesa, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nel 2008 sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, commi 60, 61 e 62, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), consentendone la devoluzione per le medesime finalità. I contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori.
26. Gli oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale - in attuazione del progetto 5D158 WAREMA (<<Water Management Resources>>) nell'ambito del Programma Interreg III CADSES, che ha consentito la sperimentazione di una metodologia originale e innovativa di valutazione della qualità ecologica delle acque fluviali in applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, associata alla sperimentazione di un modello di pianificazione basato sulla valutazione degli scenari territoriali - e non rimborsabili nel quadro del programma suddetto, costituiscono finanziamento di attività funzionali al progetto stesso poste a carico del bilancio regionale.
27. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all'allegata tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 10 da art. 4, comma 1, L. R. 11/2009
2Parole aggiunte al comma 18 da art. 4, comma 15, L. R. 12/2009
3Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 8, L. R. 12/2010
4Parole sostituite al comma 25 da art. 4, comma 24, L. R. 12/2010
5Parole aggiunte al comma 25 da art. 4, comma 24, L. R. 12/2010
6Comma 10 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
7Comma 11 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
8Comma 12 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9Integrata la disciplina del comma 13 da art. 57, comma 5, L. R. 19/2012