LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

dal 14/05/2024
dal 09/04/2024 al 13/05/2024
dal 01/01/2024 al 08/04/2024
dal 31/10/2023 al 31/12/2023
dal 16/12/2021 al 30/10/2023
dal 01/01/2021 al 15/12/2021
dal 01/01/2020 al 31/12/2020
dal 10/08/2019 al 31/12/2019
dal 01/01/2019 al 09/08/2019
dal 08/11/2018 al 31/12/2018
dal 16/08/2018 al 07/11/2018
dal 12/04/2018 al 15/08/2018
dal 01/01/2018 al 11/04/2018
dal 10/08/2017 al 31/12/2017
dal 06/07/2017 al 09/08/2017
dal 01/01/2017 al 05/07/2017
dal 29/12/2016 al 31/12/2016
dal 13/08/2016 al 28/12/2016
dal 01/06/2016 al 12/08/2016
dal 17/03/2016 al 31/05/2016
dal 01/01/2016 al 16/03/2016
dal 17/12/2015 al 31/12/2015
dal 13/11/2015 al 16/12/2015
dal 11/08/2015 al 12/11/2015
dal 06/08/2015 al 10/08/2015
dal 01/07/2015 al 05/08/2015
dal 30/05/2015 al 30/06/2015
dal 01/04/2015 al 29/05/2015
dal 31/03/2015 al 31/03/2015
dal 01/03/2015 al 30/03/2015
dal 26/02/2015 al 28/02/2015
dal 01/01/2015 al 25/02/2015
dal 26/06/2014 al 31/12/2014
dal 24/04/2014 al 25/06/2014
dal 01/01/2014 al 23/04/2014
dal 12/12/2013 al 31/12/2013
dal 01/08/2013 al 11/12/2013
dal 11/04/2013 al 31/07/2013
dal 24/01/2013 al 10/04/2013
dal 01/01/2013 al 23/01/2013
dal 29/12/2012 al 31/12/2012
dal 29/11/2012 al 28/12/2012
dal 18/10/2012 al 28/11/2012
dal 28/07/2012 al 17/10/2012
dal 24/05/2012 al 27/07/2012
dal 29/03/2012 al 23/05/2012
dal 15/03/2012 al 28/03/2012
dal 01/01/2012 al 14/03/2012
dal 25/08/2011 al 31/12/2011
dal 01/01/2011 al 24/08/2011
dal 28/10/2010 al 31/12/2010
dal 13/08/2010 al 27/10/2010
dal 22/07/2010 al 12/08/2010
dal 01/01/2010 al 21/07/2010
dal 30/07/2009 al 31/12/2009
dal 11/06/2009 al 29/07/2009
dal 19/03/2009 al 10/06/2009
dal 09/01/2009 al 18/03/2009

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Riduzione dell'aliquota Irap per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta dello 0,92 per cento:
a) per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci lavoratori delle società cooperative;
b) per i soggetti passivi Irap di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente e realizzino un volume d'affari non superiore a 120.000 euro.
2. Nella determinazione dell'acconto dell'Irap dovuto dai soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato.
4. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 , sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.
4 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
4 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2009
2Comma 7 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 12, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Articolo sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 20/2015
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
7Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
8Comma 4 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024