Art. 2
(Riduzione dell'aliquota Irap per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni)
1.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta dello 0,92 per cento:
a)
per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 446/1997
che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci lavoratori delle società cooperative;
2. Nella determinazione dell'acconto dell'Irap dovuto dai soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione di cui al comma 1.
4.
I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 446/1997
, sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.
4 bis. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'
articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'
articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2009
2Comma 7 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 12, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Articolo sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 20/2015
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
7Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
8Comma 4 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024