LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), come modificata dalla legge regionale 30/2007 e dalla legge regionale 9/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge finanziaria.>>;

b) al comma 2 dell'articolo 24, dopo le parole <<e dalle compartecipazioni>> è aggiunta la parola <<nette>>;
c)   ( ABROGATA )
d) al comma 1 dell'articolo 35, dopo le parole <<disposte con la presente legge>> sono inserite le seguenti: <<nonché con l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e con l'articolo 4, comma 147, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).>>;
e) al comma 4 dell'articolo 40, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera t), della legge regionale 9/2008 a decorrere dall'1 gennaio 2009, le parole <<dei decreti>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli atti>>;
f) il comma 3 dell'articolo 44 è abrogato;
g) al comma 3 dell'articolo 51 dopo le parole <<qualora siano reclamate dai creditori>> sono aggiunte le seguenti: <<o dai funzionari delegati che effettuano spese in economia nella forma dell'amministrazione diretta>>;
h)
dopo il comma 4 dell'articolo 51 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili, i residui passivi di importo pari o inferiore a 10 euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio.
4 ter. L'importo di cui al comma 4 bis può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.>>;

i)   ( ABROGATA )
j)   ( ABROGATA )
k)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m) al comma 1 dell'articolo 66, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera cc), della legge regionale 9/2008 a decorrere dall'1 gennaio 2009, le parole <<sono trasferite, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli degli esercizi successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli.>>;
n)
il comma 2 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:
<<2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, sull'unità di bilancio e capitoli dell'esercizio successivo relativi al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.>>;

o)
dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:
<<Art. 72 bis
 (Valutazione di congruità e attestazione di conformità)
1. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato, la stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione di una valutazione di congruità, resa secondo criteri e modalità disciplinati con apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati criteri e modalità per l'espressione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale.>>.

2. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Legge di assestamento del bilancio 2008), le parole <<80.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<120.000 euro>> e dopo le parole <<comma 5>> sono aggiunte le seguenti: <<e dall'articolo 12, comma 14, lettera c)>>.
3. È autorizzato il rimborso anticipato di 10.329.137,98 euro di obbligazioni del Mediocredito, corrispondenti a 20 miliardi di lire di obbligazioni acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi del disposto di cui al capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 (Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione).
4. Le entrate derivanti dal rientro anticipato di cui al comma 3 affluiscono all'unità di bilancio 4.1.152 e al capitolo 852 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. L'Amministrazione regionale, in fase di rinnovo della convenzione per il Servizio di Tesoreria, è autorizzata a procedere all'espletamento di un'unica gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione regionale e degli enti del Servizio sanitario regionale.
6. I termini per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 4 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali), commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono ordinatori.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'Amministrazione regionale attua un programma annuale di interventi mirati individuati in ragione della loro rilevanza, anche con riferimento al carattere internazionale o a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono promossi da enti pubblici, da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della promozione turistica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
9. Il programma annuale di interventi di cui al comma 8 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle indicazioni presentate dagli assessori competenti relativamente ai settori di rispettiva competenza e sulla base delle procedure previste dai commi 10, 11, 12 e 13.
10. 
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
11 bis.  
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13.  
( ABROGATO )
13 bis.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
14 bis.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17.  
( ABROGATO )
18. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 990.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 5674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
19. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. 
( ABROGATO )
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e al capitolo 4894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale in agricoltura un'anticipazione di cassa per le finalità previste per il Fondo stesso che provvederà a rimborsare l'Amministrazione regionale entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno della concessione.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
24. Le entrate derivanti dal rimborso dell'anticipazione di cui al comma 22 affluiscono all'unità di bilancio 6.3.261 e al capitolo 51 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad esso assegnati dallo Stato per la sua attività istituzionale ai sensi della legge 13 luglio 1995, n. 295 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa), e successive modifiche.
25 bis. Le anticipazioni di cui al comma 25 sono concesse in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e sono erogate subordinatamente all'assunzione del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al comma 25.
25 ter. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 , le anticipazioni di cui al comma 25 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
26. In relazione al disposto di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
27. In relazione al disposto di cui al comma 25, sono previste le entrate di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A, all'unità di bilancio 6.3.261 e al capitolo 49 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
28. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 12 - partite di giro, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella M.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 24/2009
2Comma 11 sostituito da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 24/2009
3Comma 13 sostituito da art. 14, comma 21, lettera c), L. R. 24/2009
4Comma 15 sostituito da art. 14, comma 21, lettera d), L. R. 24/2009
5Comma 16 sostituito da art. 14, comma 21, lettera e), L. R. 24/2009
6Comma 17 sostituito da art. 14, comma 21, lettera f), L. R. 24/2009
7Parole aggiunte al comma 10 da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 22/2010
8Comma 11 sostituito da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 22/2010
9Comma 11 bis aggiunto da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 22/2010
10Parole soppresse al comma 8 da art. 9, comma 33, lettera a), L. R. 22/2010
11Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 33, lettera b), L. R. 22/2010
12Comma 14 sostituito da art. 9, comma 33, lettera c), L. R. 22/2010
13Comma 14 bis aggiunto da art. 9, comma 33, lettera d), L. R. 22/2010
14Comma 15 sostituito da art. 9, comma 33, lettera e), L. R. 22/2010
15Comma 16 abrogato da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010
16Comma 17 abrogato da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010
17Comma 8 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 11/2011
18Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 7, comma 46, L. R. 18/2011
19Comma 13 sostituito da art. 11, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011
20Comma 13 bis aggiunto da art. 11, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011
21Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 27/2012
22Parole sostituite al comma 11 bis da art. 6, comma 350, L. R. 27/2012
23Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 9, comma 184, L. R. 27/2012
24Parole sostituite al comma 11 bis da art. 5, comma 24, L. R. 5/2013
25Vedi la disciplina transitoria del comma 11 bis, stabilita da art. 5, comma 25, L. R. 5/2013
26Integrata la disciplina del comma 11 bis da art. 5, comma 75, L. R. 5/2013
27Comma 10 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
28Comma 11 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
29Comma 11 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
30Comma 12 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
31Comma 13 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
32Comma 13 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
33Vedi la disciplina transitoria del comma 14 bis, stabilita da art. 9, comma 25, L. R. 23/2013
34Comma 14 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
35Comma 14 bis abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
36Comma 15 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
37Comma 20 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
38Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
39Lettera k) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
40Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
41Parole soppresse al comma 25 da art. 2, comma 1, L. R. 7/2015
42Comma 25 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 7/2015
43Comma 25 ter aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 7/2015
44Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 bis, L.R. 21/2007.
45Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 10, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 bis, L.R. 21/2007.