LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione)
1. 
( ABROGATO )
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, fornisce agli enti locali servizi e tecnologie e predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste). L'Amministrazione regionale e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza destinati a confluire nel Portale delle Autonomie locali. L'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo, strumentale alle finalità di cui al comma 1 ed al presente comma, di supporto agli enti locali ed alla Regione stessa. A tal fine è stanziato un fondo di 200.000 euro per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. 
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
10 bis.  
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2015-2017 con le seguenti modalità:
a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2015, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.
13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. L'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente e alle percentuali annue di riduzione indicate al comma 12.
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:
a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;
c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50 per cento;
d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.
d bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
d ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.
17. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal comma 12, l'indebitamento contratto per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale è imputato su più annualità, per un massimo di tre, se lo prevedono accordi di programma tra Regione ed enti locali.
18. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali, in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
21 bis.  
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23.  
( ABROGATO )
23 bis.  
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2011-2013 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni anno del triennio 2015-2017 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 .
25.1. Qualora il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, previsto al comma 25, non garantisca, per ogni anno del triennio 2015-2017, il rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nei limiti percentuali indicati al medesimo comma, gli enti adottano politiche di personale coerenti che consentano, entro la fine del triennio 2015-2017, il rientro graduale entro i limiti percentuali fissati dalla legge, che costituiscono indicatori di natura strutturale.
25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006 , sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.
25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.
26.  
( ABROGATO )
26 bis.  
( ABROGATO )
27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25 non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:
a) alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
b) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili;
c) a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.
27 bis. Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006 , presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, secondo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.
28. 
( ABROGATO )
28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.
28.1.1.  
( ABROGATO )
28 bis. Ai fini di quanto dispone il comma 28.1, per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente dalla quale vanno escluse le spese connesse:
a) nuove assunzioni relative alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili;
b bis) nuove assunzioni aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.
29. Al regime previsto dal comma 28.1 sono consentite deroghe, debitamente motivate, purché vengano assicurate entrambe le seguenti condizioni:
a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
29 bis. Le limitazioni previste dall' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modifiche, non si applicano ai Comuni di cui all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in regola con gli obblighi di cui ai commi da 25 a 29.
30. Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell'ambito di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. La presente disposizione si applica anche nei confronti dei <<comuni gestori>> che non hanno rispettato il patto di stabilità. Le cessazioni di personale non sono conteggiate dall'ente cedente ai fini previsti dal comma 28.1.
31.  
( ABROGATO )
32. Ai fini del presente articolo, la popolazione da considerare è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla <<Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)>> individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).
33. I regolamenti adottati ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) definiscono in via esclusiva per gli anni 2007 e 2008 le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
34. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2002);
b) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
c) il comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).
Note:
1Comma 25 bis aggiunto da art. 12, comma 35, L. R. 12/2009
2Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2009
3Comma 10 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 24/2009
4Comma 12 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 24/2009
5Comma 18 sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 24/2009
6Comma 23 bis aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 24/2009
7Comma 25 ter aggiunto da art. 11, comma 7, L. R. 24/2009
8Comma 26 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 24/2009
9Numero 3) della lettera b) del comma 27 sostituito da art. 11, comma 9, L. R. 24/2009
10Parole sostituite al comma 28 da art. 11, comma 10, L. R. 24/2009
11Comma 14 abrogato da art. 11, comma 12, L. R. 24/2009
12Numero 3) della lettera b) del comma 27 interpretato da art. 11, comma 13, L. R. 24/2009
13Integrata la disciplina del comma 25 da art. 13, comma 14, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
14Integrata la disciplina del comma 28 da art. 13, comma 14, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
15Comma 25 bis sostituito da art. 11, comma 6, L. R. 24/2009
16Comma 28 bis aggiunto da art. 11, comma 11, L. R. 24/2009
17Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 12, L. R. 12/2010
18Parole soppresse al comma 9 da art. 10, comma 13, L. R. 12/2010
19Parole soppresse al comma 11 da art. 10, comma 14, L. R. 12/2010
20Parole aggiunte alla lettera b) del comma 12 da art. 10, comma 15, L. R. 12/2010
21Parole soppresse al comma 13 da art. 10, comma 16, L. R. 12/2010
22Parole soppresse al comma 21 da art. 10, comma 17, L. R. 12/2010
23Comma 31 sostituito da art. 10, comma 18, L. R. 12/2010
24Integrata la disciplina del comma 5 da art. 10, comma 27, L. R. 12/2010
25Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 2, L. R. 22/2010
26Comma 13 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 22/2010
27Comma 10 bis sostituito da art. 11, comma 7, lettera a), L. R. 22/2010
28Comma 28 .1 aggiunto da art. 11, comma 7, lettera b), L. R. 22/2010
29Parole sostituite al comma 28 bis da art. 11, comma 7, lettera c), L. R. 22/2010
30Parole sostituite al comma 29 da art. 11, comma 7, lettera d), L. R. 22/2010
31Parole sostituite al comma 30 da art. 11, comma 7, lettera e), L. R. 22/2010
32Parole sostituite al comma 31 da art. 11, comma 7, lettera f), L. R. 22/2010
33Lettera b bis) del comma 19 aggiunta da art. 12, comma 11, L. R. 22/2010
34Comma 28 .1.1 aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 22/2010
35Comma 27 bis aggiunto da art. 10, comma 24, L. R. 11/2011
36Integrata la disciplina del comma 29 da art. 10, comma 25, L. R. 11/2011
37L'integrazione alla disciplina del comma 29 di cui all'art. 10, comma 25, L.R. 11/2011 risulta inefficace per effetto dell'illegittimità costituzionale del citato art. 10, comma 25, L.R. 11/2011, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19/9/2012).
38Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, L. R. 18/2011
39Comma 5 sostituito da art. 18, comma 2, L. R. 18/2011
40Comma 6 sostituito da art. 18, comma 3, L. R. 18/2011
41Comma 7 abrogato da art. 18, comma 4, L. R. 18/2011
42Comma 10 sostituito da art. 18, comma 5, L. R. 18/2011
43Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 18/2011
44Comma 12 sostituito da art. 18, comma 7, L. R. 18/2011
45Comma 13 sostituito da art. 18, comma 8, L. R. 18/2011
46Comma 15 abrogato da art. 18, comma 9, L. R. 18/2011
47Parole sostituite al comma 21 da art. 18, comma 10, L. R. 18/2011
48Parole sostituite al comma 22 da art. 18, comma 10, L. R. 18/2011
49Comma 21 bis aggiunto da art. 18, comma 11, L. R. 18/2011
50Comma 23 sostituito da art. 18, comma 12, L. R. 18/2011
51Comma 23 bis abrogato da art. 18, comma 13, L. R. 18/2011
52Parole sostituite alla lettera e) del comma 24 da art. 18, comma 14, L. R. 18/2011
53Comma 25 sostituito da art. 18, comma 15, L. R. 18/2011
54Parole sostituite al comma 25 bis da art. 18, comma 16, L. R. 18/2011
55Comma 25 ter sostituito da art. 18, comma 17, L. R. 18/2011
56Comma 26 sostituito da art. 18, comma 18, L. R. 18/2011
57Comma 26 bis abrogato da art. 18, comma 19, L. R. 18/2011
58Comma 27 sostituito da art. 18, comma 20, L. R. 18/2011
59Lettera a) del comma 28 bis sostituita da art. 18, comma 21, L. R. 18/2011
60Lettera b bis) del comma 28 bis aggiunta da art. 18, comma 22, L. R. 18/2011
61Parole sostituite al comma 31 da art. 18, comma 23, L. R. 18/2011
62Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 18, comma 27, L. R. 18/2011
63Integrata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 35, L. R. 18/2011
64Lettera d bis) del comma 16 aggiunta da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 3/2012
65Lettera d ter) del comma 16 aggiunta da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 3/2012
66Parole aggiunte al comma 25 da art. 5, comma 4, lettera b), L. R. 3/2012
67Lettera c) del comma 12 sostituita da art. 14, comma 15, L. R. 27/2012
68Parole sostituite al comma 25 da art. 14, comma 16, L. R. 27/2012
69Parole aggiunte al comma 25 da art. 14, comma 17, L. R. 27/2012
70Comma 25 bis sostituito da art. 14, comma 18, L. R. 27/2012
71Comma 25 ter sostituito da art. 14, comma 19, L. R. 27/2012
72Parole sostituite al comma 27 bis da art. 14, comma 20, L. R. 27/2012
73Comma 28 .1 sostituito da art. 14, comma 21, L. R. 27/2012
74Parole sostituite al comma 28 .1.1 da art. 14, comma 22, L. R. 27/2012
75Parole sostituite al comma 28 bis da art. 14, comma 23, L. R. 27/2012
76Parole sostituite al comma 29 da art. 14, comma 24, L. R. 27/2012
77Parole sostituite al comma 30 da art. 14, comma 25, L. R. 27/2012
78Comma 4 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
79Comma 5 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
80Comma 6 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
81Comma 8 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
82Comma 9 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
83Comma 10 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
84Comma 11 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
85Comma 19 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
86Comma 20 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
87Comma 21 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
88Comma 21 bis abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
89Comma 22 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
90Comma 23 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
91Comma 24 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
92Comma 28 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
93Comma 31 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
94Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 11, L.R. 18/2011, istitutiva del comma 21 bis del presente articolo.
95Parole aggiunte alla lettera b) del comma 27 da art. 7, comma 1, L. R. 5/2013
96Parole aggiunte alla lettera b) del comma 28 bis da art. 7, comma 2, L. R. 5/2013
97Integrata la disciplina del comma 12 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
98Integrata la disciplina del comma 13 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
99Integrata la disciplina del comma 16 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
100Integrata la disciplina del comma 17 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
101Vedi la disciplina transitoria del comma 28 .1, stabilita da art. 10, comma 52, L. R. 6/2013
102Comma 28 .1.1 abrogato da art. 14, comma 22, lettera c), L. R. 23/2013
103Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2, L.R. 5/2013, con i quali si disponeva l'aggiunta di parole al comma 27, lettera b) e al comma 28 bis, lettera b) del presente articolo.
104Parole sostituite al comma 12 da art. 14, comma 22, L. R. 27/2014
105Parole sostituite alla lettera a) del comma 12 da art. 14, comma 23, L. R. 27/2014
106Parole sostituite alla lettera b) del comma 12 da art. 14, comma 24, L. R. 27/2014
107Parole sostituite alla lettera c) del comma 12 da art. 14, comma 25, L. R. 27/2014
108Parole sostituite al comma 25 da art. 14, comma 26, L. R. 27/2014
109Comma 25 .1 aggiunto da art. 14, comma 27, L. R. 27/2014
110Parole soppresse al comma 25 ter da art. 14, comma 28, L. R. 27/2014
111Parole soppresse alla lettera b) del comma 27 da art. 14, comma 29, L. R. 27/2014
112Parole soppresse alla lettera b) del comma 28 bis da art. 14, comma 29, L. R. 27/2014
113Parole soppresse al comma 29 da art. 14, comma 30, L. R. 27/2014
114Comma 26 abrogato da art. 14, comma 58, lettera a), L. R. 27/2014
115Comma 29 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 12/2015
116Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, lettera h), L. R. 18/2015
117Si veda quanto disposto all'art. 9, c. 7 della L.R. 14/2016, in relazione al contenimento della spesa di personale prevista dalla L.R. 18/2015.
118Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 5/2013, modificativo della presente lettera.
119Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 5/2013, modificativo della presente lettera.